
Con l’ordinanza n. 8981 del 6 aprile 2017 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena deducibilità dei costi di pubblicità ad una società che aveva sostenuto queste spese per promuovere la sua immagine attraverso un’associazione sportiva dilettantistica.
Il ricorso del contribuente è stato accolto richiamando l’articolo 90, comma 8 , della legge 289/2002, secondo il quale il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dalle Federazioni sportive, costituisce spesa di pubblicità, volta alla promozione di immagine e prodotto, fino al limite di 200.000 euro annui.
Dette spese non sono quindi contestabili e sono pertanto irrilevanti anche eventuali considerazioni in merito all’antieconomicità del costo pubblicitario.