
Questo è quanto è emerso dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 389, nella quale è stato evidenziato che la fattura differita potrà avere data pari alla data dell’ultimo DDT, ma anche convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta.
Viene così, finalmente, chiarita la questione della datazione della fatturazione differita che la circolare 14/E/2019 aveva sollevato affermando che la fattura doveva avere come data esclusivamente quella dell’ultimo DDT emesso (quindi, di fatto, escludendo l’inserimento della data relativa all’ultimo giorno del mese).
In questa occasione l’Agenzia ha anche precisato che in caso di prestazioni di servizi (nell’interpello si faceva riferimento ad un DDT di reso conto lavoro) la fatturazione di fine mese non è da ritenersi ‘Differita’ ma ‘Anticipata’, in quanto l’emissione della fattura anticipa a questa data il momento impositivo che generalmente coincide con il pagamento del corrispettivo.