
Con Risoluzione del 20 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’ utilizzo, da parte del dipendente, del telefono cellulare per finalità sia aziendali che private. La società proponeva di forfetizzare il rimborso di tutte le spese sostenute, nella misura del 50%, ritenendo che quest’ultimo non concorresse a determinare il reddito del lavoratore dipendente, soddisfacendo un interesse prevalentemente aziendale.
Contrariamente all’ opinione della società istante, l’Agenzia ha invece concluso che il predetto rimborso forfettario contribuisce alla determinazione del reddito del lavoratore, nel rispetto del principio di onnicomprensività in base al quale: “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, costituiscono reddito imponibile per il dipendente (articolo 51, comma, 1, Tuir).
L’Agenzia ha evidenziato che le spese rimborsate forfettariamente al lavoratore rimangono escluse dalla base imponibile, solo se ciò sia stato previsto espressamente dal Legislatore; in caso contrario, i costi sostenuti dal dipendente nell’ esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.
Pertanto la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa forfettariamente al dipendente, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), non può escludersi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Da notare che molti operatori permettono di documentare separatamente le spese sostenute per interessi diversi anteponendo un codice alla telefonata. In questa maniera si avrebbe un dettaglio chiamate distinto fra chiamate personali e d aziendali e quindi la spesa sarebbe documentata.