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Invio dell’esterometro: scade il 31/07/22

Ricordiamo che scade il 31/07/22 l’invio dell’esterometro relativo al secondo trimestre 2022 (che dopo questo ultimo invio non dovrà più essere compilato); è infatti questo il termine ultimo per la presentazione della comunicazione delle operazioni di cessioni di beni e prestazione di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, relativa al secondo trimestre 2022. In sostituzione all’esterometro, dal primo luglio, devono obbligatoriamente essere inviati allo SDI i documenti emessi e l’integrazione dei documenti ricevuti verso e da soggetti non residenti.

Invio dell’esterometro: quali novità ci sono

A tal proposito è bene però ricordare che per il cliente non residente non c’è effettivamente alcun cambiamento a partire dal 1 luglio e pertanto è cura dell’azienda far avere copia cartacea della fattura emessa.

Ci sono però anche delle eccezioni, infatti , la trasmissione dei dati in formato elettronico allo SDI resta facoltativa per i  documenti già transitati per lo SDI e per le operazioni per le quali viene emessa bolletta doganale.

Operazioni passive

Inoltre, il Decreto Semplificazioni fiscali (art. 12 dl 73/2022) pubblicato nella GU. Del 21.06.22, ha stabilito che le operazioni passive di importo non superiore ai 5.000 euro non rilevanti ai fini iva (art da 7 a 7 Octies DPR 633/72) sono escluse dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere e per cui non è necessario emettere documento integrativo. Si tratta ad esempio di spese per vitto e alloggio all’estero, noleggio auto a breve termine fuori dallo stato, prestazione di servizi relativi a beni immobili, prestazioni di trasporto passeggeri, servizi di ristorazione e catering  e di locazione.Quelle descritte sono operazioni non rilevanti ai fini iva in Italia e pertanto il committente nazionale può facoltativamente registrare l’operazione sul registro iva acquisti, oppure, direttamente come costo in contabilità.

Operazioni attive

Ai fini dell’obbligo comunicativo delle operazioni attive, invece, è bene sottolineare che la norma non contiene alcuna soglia di esenzione e quindi vanno comunicate anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di modesto importo.

La  data del 1 luglio coincide anche con l’introduzione di altre obbligatorietà che sono un po’ passate in secondo piano rispetto alla più nota abrogazione della comunicazione dell’esterometro. In particolare segnaliamo:

  1. Per i soggetti che adottano il regime agevolato, i forfettari, le ASD e soggetti assimilati, scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
  2. Obbligo di emissione di fattura elettronica anche relativamente le cessioni di beni verso San Marino.

Se non avete potuto partecipare ai nostri webinar formativi per l’attivazione dei nuovi documenti integrativi, potete contattare il nostro team assistenza e fissare una sessione di formazione personalizzata.