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Documenti integrativi: quali sono i termini con cui registrarli

In questo articolo andremo a parlare di operazioni in reverse charge e autofatture e chiariremo quali sono i termini con cui registrare i documenti integrativi.

Di recente, soprattutto con l’avvento dei nuovi documenti integrativi, sono sorti alcuni quesiti relativamente ai termini entro i quali si debba emettere il documento integrativo per fatture passive in reverse charge o l’autofattura integrativa (parliamo sia di operazioni  nazionali,  comunitarie che  acquisti extra Ue).

Documenti integrativi: i chiarimenti dell’ADE

A chiarire questi dubbi ci sono le istruzioni riportate nella «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro» dell’agenzia delle Entrate al paragrafo ‘Compilazione del documento’.

Nel testo l’Agenzia specifica quanto segue:

“Con riferimento al documento “TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”, nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica deve essere riportata:

  • la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-Ue;
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-Ue o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano. Analoghe indicazioni vengono fornite a seguire in riferimento ai tipi documento TD18 e TD19.

Nessun disallineamento dunque tra periodo di esigibilità e momento di detrazione.

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