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Abrogazione esterometro: in vigore da luglio i nuovi documenti

Dal 1° luglio 2022 la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) sarà sostituita dall’invio all’SDI delle fatture di vendita, emesse obbligatoriamente in formato elettronico anche verso clienti esteri, e dall’invio dei documenti integrativi XML emessi a fronte di acquisti da fornitori esteri (TD17-TD18-TD19).

Pur essendo obbligatorio da luglio, attualmente, in via facoltativa, è già possibile sostituire l’esterometro con l’invio dei documenti elettronici delle operazioni attive e passive.

Infatti, chi in questi anni ha inviato allo SDI tutte le fatture attive, ha potuto trasmettere solo la comunicazione delle fatture estere ricevute.

Abrogazione esterometro: quali sono i nuovi documenti

Le fatture attive dovranno essere emesse in formato elettronico con le stesse regole di compilazione e di tempi di trasmissione delle fatture emesse verso i residenti, mentre, per le fatture passive, ricevute in forma analogica, è necessario generare e inviare allo SDI un documento elettronico a cui è assegnato un tipo documento diverso a seconda della tipologia di acquisto:

  • TD17 Integrazione/Autofattura acquisto servizi da estero
  • TD18 Integrazione acquisto beni Intracomunitari
  • TD19 Integrazione/Autofattura acquisto beni ex art. 17 c.2.

La trasmissione di questi documenti dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

NB.: la registrazione dovrà avvenire nel mese di ricevimento.

Erp E2000, già disponibili le nuove funzioni

Di recente E2000 è stato aggiornato per permettervi di gestire l’esterometro con l’attuale file fino a luglio, oppure, in alternativa, potete scegliere di anticipare l’invio dei documenti XML già da ora.

I documenti sono generati alla chiusura della prima nota oppure, in automatico, dal ciclo passivo FE.
Per la trasmissione di questi documenti si utilizza lo stesso processo delle fatture elettroniche di vendita e così per il controllo degli esiti.

Per chi non ha potuto partecipare agli incontri informativi gratuiti che abbiamo tenuto, ricordiamo che è possibile prenotare degli slot formativi personalizzati.

Ricordiamo infine, che nel nostro ordinamento è vigente anche l’obbligo del “reverse charge interno”, cioè l’applicazione del regime di inversione contabile alle transazioni tra determinati operatori del territorio italiano (ad esempio: servizi di pulizie, subappalti nel settore edile, cessione di fabbricati, compravendita di oro, rottami, console da gioco, tablet e cellulari, ecc.) (art. 17 commi da 5 ad 8 del DPR 633/72).

Per questo tipo di operazioni il cessionario /prestatore nazionale emette una fattura elettronica con tipo documento” TD01 (oppure TD02 per l’acconto, TD04 se nota credito), senza addebito IVA e con natura iva da N6.1 a N6.9.

A fronte della fattura di acquisto il committente/cessionario può  emettere una autofattura integrativa dell’IVA dovuta, secondo l’aliquota vigente, avente tipo documento TD16, che sarà recapitata tramite SDI solo a se stesso, quale soggetto che nel contempo risulta debitore dell’imposta ed avente diritto alla detrazione dell’IVA (salvo applicazione di limitazioni derivanti da pro-rata ex art.19bis2 DPR 633/72).

Anche l’emissione del documento di tipo TD16 è stata gestita in E2000.