
Nell’ambito dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare 26/E del 13/07/2022 in tema di esterometro, ci sono anche le indicazioni sulle modalità di conservazione dei documenti emessi e ricevuti verso aziende estere.
Nella circolare si chiarisce che l’abolizione dell’esterometro non ha modificato la norma contenuta nell’art. 39, comma 3 del decreto IVA che prevede che i bollettari, gli schedari, le bollette doganali e le fatture debbano essere conservati a norma dell’art 22 decreto 600 del 29/09/73; le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica e le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate in formato elettronico.
Secondo l’attuale quadro normativo quindi è necessario procedere come segue.
Vendite:
- se un soggetto italiano emette una fattura elettronica verso un soggetto estero attraverso l’SDI e nella fattura elettronica indica un codice destinatario comunicato dal cliente, in questo caso vengono correttamente assolti gli obblighi di legge e la fattura va conservata in modalità elettronica.
- se invece non è stata emessa una fattura elettronica tramite SDI (o non è stata emessa bolla doganale) vige quanto stabilito dal provvedimento del direttore dell’ADE del 30/04/18 secondo cui, va emessa una fattura elettronica utilizzando il codice destinatario convenzionale “XXXXXXX” e codice paese diverso da IT. In questo caso il file xml contenente i dati della fattura non viene recapitato dal SDI al cliente. Il documento originale non è una fattura elettronica, ma va comunque conservato e potrà esserlo elettronicamente.
A tal proposito, ricordiamo non è corretto riportate la dicitura ‘copia non valida ai fini fiscali’ sulle fatture, in quanto per gli esteri e i consumatori finali il documento analogico (cartaceo/PDF) risulta essere l’unica fattura valida.
Acquisti:
- Nel caso in cui l’autofatturazione avvenga solo tramite SDI con appositi codici documento, vi è l’obbligo della conservazione elettronica.
L’integrazione attraverso SDI delle fatture o dei documenti ricevuti dai soggetti esteri (attraverso altro canale) non esclude che anche questi vadano correttamente conservati, in forma analogica o elettronica. E’ bene tenere presente che, per questo tipo di documenti, il file xml assolve i dati dell’esterometro, ma è necessario che la fattura originale ricevuta o emessa extra SDI sia necessariamente conservata.
In risposta ad un quesito l’Agenzia considera ammissibile ai fini della conservazione il fatto di allegare il file PDF del documento ricevuto al file TD17-18-19 XML